E puntuale è arivata la risposta dell'amministrazione comunale, e in particolare del Sindaco, in merito alla vicenda Tarsu, che in questi giorni ha avuto dei risvolti.
"In relazione alla notizia resa dalla stampa circa gli esiti giurisdizionali sin qui avutisi sul contenzioso proposto dal alcuni cittadini/contribuenti avverso l’aumento TARSU per l’anno 2008, riteniamo di dover rendere alcune precisazioni. Questa Amministrazione Comunale, con riferimento specifico (ma non solo) al Servizio smaltimento rifiuti, sin dal momento del suo insediamento si è trovata a dover fronteggiare una grave situazione di “difficoltà” finanziarie determinate dall’abnorme lievitazione dei costi di esercizio e dalla contemporanea diminuzione dei trasferimenti regionali e statali. Rimanere inerti e non provvedere in alcun modo equivarrebbe a dichiarare e dimostrare una ingiustificabile “apatia” nei confronti dell’interesse pubblico che, invece, il Comune – e per esso la classe politica democraticamente rappresentativa della volontà popolare – deve sempre e comunque perseguire.
Se è questa la realtà anche giuridica in cui un’Amministrazione Comunale deve intervenire a tutela degli interessi generali, non può certo essere disconosciuto alla stessa il potere di adeguare il più possibile le entrate alle uscite per esigenze legate e connesse a servizi assolutamente necessari quali quello relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. E proprio su tale problematica, poiché il Legislatore consente ai Comuni di aumentare le tariffe TARSU in presenza di determinate circostanze che la stessa legge prevede ed indica, questa Amministrazione per l’anno 2008 ha adottato un provvedimento che, tenuto conto dell’elevato aumento dei costi a fronte di una dimostrata impossibilità dell’Ente di integrare la differenza con le entrate a mezzo di proprie risorse in bilancio, sempre nei limiti fissati dalla legge ha determinato un aumento delle tariffe, con conseguente e legittima richiesta di partecipazione contributiva ai cittadini destinatari del Servizio stesso (rilevato, peraltro, che le tariffe in vigore erano e sono al di sotto della media di quelle applicate dai Comuni della Provincia). Il TARS – CT, con la Sentenza n. 4471/2010, non ha per nulla ed in alcun modo inteso sindacare la legittimità della scelta operata da questa amministrazione (in quanto conforme a legge circa la esistenza dei presupposti giustificativi richiesti) ma si è solo limitato a censurare il provvedimento (Determina Sindacale n. 81/2008) per un profilo attinente la motivazione dell’atto. Com’è noto, peraltro, l’accertamento giurisdizionale sulla motivazione degli atti amministrativi non incide sulle scelte di amministrazione e, quindi, non priva la P.A. del potere di comunque provvedere ulteriormente a mezzo di successivi atti purché congruamente motivati alla stregua di quanto rilevato dal Giudice in Sentenza. In ogni caso, ritenendo di aver comunque ben operato e provveduto anche sotto il profilo motivazionale, questo Comune ha ritenuto di proporre appello alla Sentenza resa dal TARS richiedendone al CGARS l’annullamento e la riforma nel merito, previa sospensione degli effetti, in ragione delle necessità legate e connesse all’esigenze di bilancio attuali e concrete. Nella camera di consiglio del 07.04.2011, il CGARS, considerato che la questione dovrà essere affrontata dallo stesso Giudice nel merito in una prossima udienza e ritenuto che allo stato non si determinava un grave pregiudizio dal sopravvivere degli effetti della Sentenza di primo grado, si è limitato a rigettare l’istanza cautelare, fermo ed impregiudicato quanto nel merito dovrà essere successivamente statuito. In ogni caso e comunque, questa Amministrazione, conscia di aver operato secondo legge ed in armonia con l’interesse pubblico, pur fiduciosa di un esito giurisdizionale che accolga le ragioni del proprio operato, intende proseguire nella propria azione amministrativa ispirata a canoni di legittimità ed in armonia con gli interessi generali."
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"In relazione alla notizia resa dalla stampa circa gli esiti giurisdizionali sin qui avutisi sul contenzioso proposto dal alcuni cittadini/contribuenti avverso l’aumento TARSU per l’anno 2008, riteniamo di dover rendere alcune precisazioni. Questa Amministrazione Comunale, con riferimento specifico (ma non solo) al Servizio smaltimento rifiuti, sin dal momento del suo insediamento si è trovata a dover fronteggiare una grave situazione di “difficoltà” finanziarie determinate dall’abnorme lievitazione dei costi di esercizio e dalla contemporanea diminuzione dei trasferimenti regionali e statali. Rimanere inerti e non provvedere in alcun modo equivarrebbe a dichiarare e dimostrare una ingiustificabile “apatia” nei confronti dell’interesse pubblico che, invece, il Comune – e per esso la classe politica democraticamente rappresentativa della volontà popolare – deve sempre e comunque perseguire.
Se è questa la realtà anche giuridica in cui un’Amministrazione Comunale deve intervenire a tutela degli interessi generali, non può certo essere disconosciuto alla stessa il potere di adeguare il più possibile le entrate alle uscite per esigenze legate e connesse a servizi assolutamente necessari quali quello relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. E proprio su tale problematica, poiché il Legislatore consente ai Comuni di aumentare le tariffe TARSU in presenza di determinate circostanze che la stessa legge prevede ed indica, questa Amministrazione per l’anno 2008 ha adottato un provvedimento che, tenuto conto dell’elevato aumento dei costi a fronte di una dimostrata impossibilità dell’Ente di integrare la differenza con le entrate a mezzo di proprie risorse in bilancio, sempre nei limiti fissati dalla legge ha determinato un aumento delle tariffe, con conseguente e legittima richiesta di partecipazione contributiva ai cittadini destinatari del Servizio stesso (rilevato, peraltro, che le tariffe in vigore erano e sono al di sotto della media di quelle applicate dai Comuni della Provincia). Il TARS – CT, con la Sentenza n. 4471/2010, non ha per nulla ed in alcun modo inteso sindacare la legittimità della scelta operata da questa amministrazione (in quanto conforme a legge circa la esistenza dei presupposti giustificativi richiesti) ma si è solo limitato a censurare il provvedimento (Determina Sindacale n. 81/2008) per un profilo attinente la motivazione dell’atto. Com’è noto, peraltro, l’accertamento giurisdizionale sulla motivazione degli atti amministrativi non incide sulle scelte di amministrazione e, quindi, non priva la P.A. del potere di comunque provvedere ulteriormente a mezzo di successivi atti purché congruamente motivati alla stregua di quanto rilevato dal Giudice in Sentenza. In ogni caso, ritenendo di aver comunque ben operato e provveduto anche sotto il profilo motivazionale, questo Comune ha ritenuto di proporre appello alla Sentenza resa dal TARS richiedendone al CGARS l’annullamento e la riforma nel merito, previa sospensione degli effetti, in ragione delle necessità legate e connesse all’esigenze di bilancio attuali e concrete. Nella camera di consiglio del 07.04.2011, il CGARS, considerato che la questione dovrà essere affrontata dallo stesso Giudice nel merito in una prossima udienza e ritenuto che allo stato non si determinava un grave pregiudizio dal sopravvivere degli effetti della Sentenza di primo grado, si è limitato a rigettare l’istanza cautelare, fermo ed impregiudicato quanto nel merito dovrà essere successivamente statuito. In ogni caso e comunque, questa Amministrazione, conscia di aver operato secondo legge ed in armonia con l’interesse pubblico, pur fiduciosa di un esito giurisdizionale che accolga le ragioni del proprio operato, intende proseguire nella propria azione amministrativa ispirata a canoni di legittimità ed in armonia con gli interessi generali."
Aci S.Antonio e dintorni!
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